Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa›Capo IV
Art. 38
In vigore dal 4 nov 1977
L'istanza per l'arbitrato deve essere notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento dell'amministrazione che ha definito la controversia in sede amministrativa.
La notificazione deve essere fatta presso l'ufficio dell'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi e agli effetti dell' del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-38