Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesaCapo IV

Art. 33

In vigore dal 4 nov 1977
La liquidazione dei compensi, riferita a periodi mensili, sarà eseguita su presentazione di fatture corredate dai prescritti documenti probatori. A ciascuna fattura sarà allegato un prospetto, da compilarsi dall'impresa, nel quale dovranno essere indicati: il numero ed il nome degli operai che hanno eseguito le prestazioni di manovalanza con la dichiarazione che gli stessi sono regolarmente iscritti nel libro dell'impresa; il numero delle giornate, mezze giornate ed ore lavorative effettivamente compiute da ciascun operaio. Detto prospetto dovrà essere sottoscritto dall'impresa e controfirmato dal comandante o direttore dell'ente presso cui sono state eseguite le prestazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-33

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Art. 33 Approvazione del capitolato generale d'oneri per gli appalti del servizio di manovalanza presso enti della Difesa. | Portale Normativo