Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesaCapo IV

Art. 32

In vigore dal 4 nov 1977
Il compenso contrattuale s'intende accettato dalla impresa a suo rischio e pericolo ed è quindi invariabile ed indipendente da ogni eventualità o circostanza che essa per qualsiasi motivo non abbia tenuto presente. Restano però salve le contrarie pattuizioni eventualmente convenute nei singoli contratti o le diverse disposizioni contenute nelle norme legislative speciali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 32 Approvazione del capitolato generale d'oneri per gli appalti del servizio di manovalanza presso enti della Difesa. | Portale Normativo