Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesaCapo III

Art. 30

In vigore dal 4 nov 1977
Per garantirsi in modo efficace l'amministrazione potrà sospendere nella misura che crederà necessaria i pagamenti alla impresa e non procederà ad alcuna liquidazione finché l'impresa stessa non si sia messa in regola con i suoi obblighi contrattuali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-30

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Art. 30 Approvazione del capitolato generale d'oneri per gli appalti del servizio di manovalanza presso enti della Difesa. | Portale Normativo