Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa›Capo III
Art. 30
In vigore dal 4 nov 1977
Per garantirsi in modo efficace l'amministrazione potrà sospendere nella misura che crederà necessaria i pagamenti alla impresa e non procederà ad alcuna liquidazione finché l'impresa stessa non si sia messa in regola con i suoi obblighi contrattuali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-30