Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesaCapo III

Art. 25

In vigore dal 4 nov 1977
L'impresa appaltatrice deve osservare scrupolosamente e fare osservare dai suoi dipendenti le disposizioni che saranno impartite dall'autorità militare che ha richiesto il servizio. Tali disposizioni non potranno essere in contrasto con le norme sulla prevenzione degli infortuni. L'amministrazione militare effettuerà controlli con proprio personale onde accertare che i lavori siano stati eseguiti bene e conformemente alle richieste.
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Art. 25 Approvazione del capitolato generale d'oneri per gli appalti del servizio di manovalanza presso enti della Difesa. | Portale Normativo