Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa›Capo II
Art. 22
In vigore dal 4 nov 1977
Qualora l'ordine di eseguire un servizio dato nei termini stabiliti dal precedente venga prima dell'inizio revocato per motivi non dipendenti dall'impresa e questa dimostri di avere già disponibili, all'ora prestabilita, gli operai sul posto di lavoro, le sarà corrisposto un quarto del compenso che la sarebbe spettato per l'intero lavoro.
Se il lavoro era tale da richiedere più di una giornata si corrisponderà il quarto del compenso relativo ad una sola giornata.
Quanto sopra sarà di volta in volta fatto constare con verbale compilato dall'autorità militare in contraddittorio con l'impresa.
Se la revoca o la sospensione siano disposte dopo l'inizio del servizio, sarà corrisposto all'impresa:
ove i lavori siano stati eseguiti per non più di quattro ore: il compenso corrispondente a metà giornata o a quattro ore (nel caso di compenso stabilito a ore);
ove siano stati eseguiti per più di quattro ore: il compenso corrispondente all'intera giornata, o a otto ore.
Sarà ugualmente compilato un verbale in contraddittorio con l'impresa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-22