Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesaCapo III

Art. 23

In vigore dal 4 nov 1977
L'impresa assuntrice deve provvedere a sue spese e rischio all'invio, di volta in volta, sul posto di lavoro del personale richiesto. In caso di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno, sarà applicata per ogni ora di ritardo di ciascun operaio una penale pari al 10% di quanto contrattualmente dovuto per le prestazioni di un operaio per un'ora. Le frazioni di ora saranno a tal fine equiparate all'ora intera. Qualora i lavoratori debbano essere trasferiti, per urgenti ed inderogabili esigenze dell'amministrazione militare, dalla località in cui prestano abitualmente la loro opera ad altra località ed il loro trasporto avvenga con automezzi militari o comunque a cura e spese dell'amministrazione, l'impresa non potrà pretendere da questa alcun rimborso di diarie, trasferte o supplementi paga. Restano a carico dell'impresa i premi per l'assicurazione degli operai trasportati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 23 Approvazione del capitolato generale d'oneri per gli appalti del servizio di manovalanza presso enti della Difesa. | Portale Normativo