Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa›Capo II
Art. 18
In vigore dal 4 nov 1977
Il servizio dovrà essere eseguito da lavoratori con qualifica di operaio comune o qualifiche di lavoro equivalente, idonei alle operazioni di cui al precedente .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-18