Art. 18
Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesaCapo II

Art. 18

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In vigore dal 4 nov 1977
Il servizio dovrà essere eseguito da lavoratori con qualifica di operaio comune o qualifiche di lavoro equivalente, idonei alle operazioni di cui al precedente .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-18