Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesaCapo II

Art. 17

In vigore dal 4 nov 1977
Le prestazioni di manovalanza hanno luogo in seguito a richiesta dell'ente interessato. Le richieste possono essere avanzate per iscritto o verbalmente (in quest'ultimo caso anche per mezzo del telefono) e devono pervenire all'impresa almeno tre o sei ore prima di quella stabilita per l'inizio dei lavori, a seconda che questi ultimi debbano, rispettivamente, eseguirsi nel luogo in cui ha sede l'impresa stessa o in altra località. Il contratto può stabilire termini diversi quando la distanza fra sede dell'impresa e luogo di lavoro o altre circostanze rendano insufficienti o eccessivi quelli innanzi indicati. Le richieste di lavoro fatte verbalmente saranno confermate per iscritto, a cura dei competenti enti militari, entro le 24 ore successive.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-17

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Art. 17 Approvazione del capitolato generale d'oneri per gli appalti del servizio di manovalanza presso enti della Difesa. | Portale Normativo