Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa›Capo I
Art. 14
In vigore dal 4 nov 1977
L'impresa non può cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio di manovalanza affidatole.
Qualora essa contravvenga a tale divieto, l'amministrazione ha diritto di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione mediante dichiarazione unilaterale, salva ogni altra azione per il risarcimento dei conseguenti danni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-14