Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa›Capo I
Art. 9
In vigore dal 4 nov 1977
All'aggiudicazione dell'appalto segue la stipulazione di apposito contratto, che deve aver luogo nel termine stabilito dall'amministrazione.
Qualora entro tale termine l'impresa aggiudicataria non si presti alla stipulazione del contratto, l'amministrazione può con atto unilaterale dichiararla decaduta dall'aggiudicazione, incamerando il deposito provvisorio, oppure può provvedere all'esecuzione del servizio, nel modo più opportuno, a rischio e spese dell'impresa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-9