Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesaCapo III

Art. 24

In vigore dal 4 nov 1977
L'impresa non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea deficienza di personale. In tal caso l'amministrazione provvederà a far eseguire il servizio nel modo che riterrà opportuno, a rischio e spese dell'impresa. Il lavoro si intenderà eseguito in danno dell'impresa anche se fatto con personale dell'amministrazione e il valore delle prestazioni sarà computato secondo i prezzi contrattuali. L'amministrazione applicherà anche, a seconda che trattasi di mancanza totale o parziale del servizio, una penalità pari rispettivamente al 50% ed al 25% di quanto contrattualmente dovuto all'impresa per il numero di ore che ogni operaio non inviato sul posto avrebbe dovuto svolgere. Resta salvo il risarcimento del danno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-24

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Art. 24 Approvazione del capitolato generale d'oneri per gli appalti del servizio di manovalanza presso enti della Difesa. | Portale Normativo