Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesaCapo III

Art. 31

In vigore dal 4 nov 1977
L'amministrazione ha la facoltà di sciogliere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso minimo di quindici giorni da darsi per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'impresa non potrà pretendere, per lo scioglimento, indennizzi o compensi di sorta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-31

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Art. 31 Approvazione del capitolato generale d'oneri per gli appalti del servizio di manovalanza presso enti della Difesa. | Portale Normativo