Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa›Capo III
Art. 31
31 / 44In vigore dal 4 nov 1977
L'amministrazione ha la facoltà di sciogliere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso minimo di quindici giorni da darsi per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'impresa non potrà pretendere, per lo scioglimento, indennizzi o compensi di sorta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-31