Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa›Capo IV
Art. 32
32 / 44In vigore dal 4 nov 1977
Il compenso contrattuale s'intende accettato dalla impresa a suo rischio e pericolo ed è quindi invariabile ed indipendente da ogni eventualità o circostanza che essa per qualsiasi motivo non abbia tenuto presente.
Restano però salve le contrarie pattuizioni eventualmente convenute nei singoli contratti o le diverse disposizioni contenute nelle norme legislative speciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-32