Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa›Capo IV
Art. 42
In vigore dal 4 nov 1977
Nell'eventualità che l'arbitrato sia richiesto dalla impresa, questa dovrà anticipare le spese per il giudizio arbitrale e per le competenze degli arbitri nella misura che verrà indicata dal presidente del collegio arbitrale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-42