Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesaCapo IV

Art. 42

In vigore dal 4 nov 1977
Nell'eventualità che l'arbitrato sia richiesto dalla impresa, questa dovrà anticipare le spese per il giudizio arbitrale e per le competenze degli arbitri nella misura che verrà indicata dal presidente del collegio arbitrale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-42

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 42 Approvazione del capitolato generale d'oneri per gli appalti del servizio di manovalanza presso enti della Difesa. | Portale Normativo