Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesaCapo IV

Art. 44

In vigore dal 4 nov 1977
Il lodo arbitrale è pronunziato nel termine di novanta giorni dalla data della costituzione del collegio degli arbitri, salvo il disposto dell'art. 820 del codice di procedura civile. L'esecuzione della pronuncia arbitrale è regolata dal codice di procedura civile. Contro la pronuncia arbitrale è ammessa impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile. Gli arbitri decidono a carico di quale delle parti ed in quale proporzione debbano andare le spese di giudizio. La liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri ha luogo nei modi stabiliti dall'art. 814 del codice di procedura civile. Visto, il Ministro per la difesa LATTANZIO
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Art. 44 Approvazione del capitolato generale d'oneri per gli appalti del servizio di manovalanza presso enti della Difesa. | Portale Normativo