Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesaCapo IV

Art. 41

In vigore dal 4 nov 1977
Durante il termine indicato nel precedente o successivamente, entrambe le parti d'accordo o la parte più diligente, possono presentare istanza ai presidenti dei collegi indicati all', perché nominino gli arbitri ivi designati alle lettere a) e b). Nello stesso termine, ciascuna parte notifica all'altra la scelta del proprio arbitro di cui alle lettere c) e d).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-41

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Art. 41 Approvazione del capitolato generale d'oneri per gli appalti del servizio di manovalanza presso enti della Difesa. | Portale Normativo