Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa›Capo IV
Art. 41
41 / 44In vigore dal 4 nov 1977
Durante il termine indicato nel precedente o successivamente, entrambe le parti d'accordo o la parte più diligente, possono presentare istanza ai presidenti dei collegi indicati all', perché nominino gli arbitri ivi designati alle lettere a) e b).
Nello stesso termine, ciascuna parte notifica all'altra la scelta del proprio arbitro di cui alle lettere c) e d).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-41