Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa›Capo IV
Art. 43
In vigore dal 4 nov 1977
Le parti trasmettono al collegio arbitrale, dopo la sua costituzione entro i termini ad esse assegnati dal collegio medesimo i loro documenti e le loro memorie, ai sensi dell'articolo 816 del codice di procedura civile.
Gli arbitri giudicano secondo le regole di diritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-43