Art. 34
Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesaCapo IV

Art. 34

34 / 44
In vigore dal 4 nov 1977
Qualunque contestazione in materia di liquidazione di compensi deve essere sollevata dall'impresa all'atto in cui riceve comunicazione per l'accettazione del relativo conto. Con la firma apposta su quest'ultimo essa rinuncia a qualsiasi reclamo in materia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-34