Art. 6

In vigore dal 9 lug 1977
L'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente: "Le richieste per le traduzioni, da un istituto all'altro e da un istituto a un luogo esterno di cura e viceversa, sono inoltrate, dalle direzioni degli istituti, all'Arma dei carabinieri, quando si tratta di imputati o di condannati, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza, quando si tratta di internati. Le richieste per gli accompagnamenti e l'assistenza dinanzi all'autorità giudiziaria sono, in ogni caso, inoltrate, dalle direzioni degli istituti, all'Arma dei carabinieri. L'esecuzione dei servizi indicati nei commi precedenti è effettuata dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo della guardia di pubblica sicurezza con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-24;339#art-6

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Art. 6 Modifiche al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431. | Portale Normativo