Art. 4

In vigore dal 9 lug 1977
L'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente: "I permessi preveduti dal primo e secondo comma dell'art. 30 della legge sono concessi su domanda e hanno una durata massima di cinque giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto o l'internato deve recarsi. Nel provvedimento di concessione sono stabilite le opportune prescrizioni ed è in ogni caso specificato se il detenuto o l'internato deve o meno essere scortato per tutto o per parte del tempo del permesso, avuto riguardo alla personalità del soggetto e all'indole del reato di cui è imputato o per il quale è stato condannato. Al fine di acquisire elementi di valutazione sulla personalità del soggetto, il magistrato di sorveglianza o la competente autorità giudiziaria chiede alla direzione dell'istituto le necessarie informazioni. Per i permessi di durata superiore alle dodici ore può essere disposto che il detenuto o l'internato trascorra la notte in un istituto penitenziario. Le operazioni di scorta sono effettuate, su richiesta della direzione, dall'Arma dei carabinieri, quando si tratta di imputati o di condannati, e dell'autorità di pubblica sicurezza, quando si tratta di internati".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-24;339#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo