Art. 10

In vigore dal 9 lug 1977
Il secondo comma dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente: "Le somme dovute alla cassa delle ammende e alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto devono essere versate integralmente, senza alcuna ritenuta a qualsiasi titolo, alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, che sono tenute a commutare dette somme in vaglia del Tesoro intestato al tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti, per l'accreditamento, sul conto corrente speciale intestato alla cassa delle ammende o alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-24;339#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 10 Modifiche al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431. | Portale Normativo