Art. 13

In vigore dal 9 lug 1977
L'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente: "Il Consiglio superiore della magistratura, o, per delega, il presidente della corte di appello, nomina, all'inizio di ciascun anno giudiziario, per la composizione della sezione di sorveglianza, gli esperti effettivi e quelli supplenti". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 maggio 1977 LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1977 Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 22
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-24;339#art-13

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Art. 13 Modifiche al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431. | Portale Normativo