Art. 13
13 / 13In vigore dal 9 lug 1977
L'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:
"Il Consiglio superiore della magistratura, o, per delega, il presidente della corte di appello, nomina, all'inizio di ciascun anno giudiziario, per la composizione della sezione di sorveglianza, gli esperti effettivi e quelli supplenti".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 maggio 1977
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 22
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-24;339#art-13