Art. 11

In vigore dal 9 lug 1977
Il primo comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente: "I depositi costituiti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato sono effettuati direttamente presso la cassa delle ammende, che, previo nulla osta all'introito da parte della Cassa depositi e prestiti, li trasmette alla tesoreria centrale".
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Art. 11 Modifiche al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431. | Portale Normativo