Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 9 lug 1977
Il primo comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente: "I depositi costituiti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato sono effettuati direttamente presso la cassa delle ammende, che, previo nulla osta all'introito da parte della Cassa depositi e prestiti, li trasmette alla tesoreria centrale".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-24;339#art-11