Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 9 lug 1977
Il secondo comma dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente: "Le somme dovute alla cassa delle ammende e alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto devono essere versate integralmente, senza alcuna ritenuta a qualsiasi titolo, alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, che sono tenute a commutare dette somme in vaglia del Tesoro intestato al tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti, per l'accreditamento, sul conto corrente speciale intestato alla cassa delle ammende o alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-24;339#art-10