Art. 6
6 / 13In vigore dal 9 lug 1977
L'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:
"Le richieste per le traduzioni, da un istituto all'altro e da un istituto a un luogo esterno di cura e viceversa, sono inoltrate, dalle direzioni degli istituti, all'Arma dei carabinieri, quando si tratta di imputati o di condannati, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza, quando si tratta di internati.
Le richieste per gli accompagnamenti e l'assistenza dinanzi all'autorità giudiziaria sono, in ogni caso, inoltrate, dalle direzioni degli istituti, all'Arma dei carabinieri.
L'esecuzione dei servizi indicati nei commi precedenti è effettuata dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo della guardia di pubblica sicurezza con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-24;339#art-6