Art. 1
In vigore dal 9 lug 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 87, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
Vista la legge 12 gennaio 1977, n. 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
Il sesto comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è abrogato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-24;339#art-1