Art. 2
In vigore dal 9 lug 1977
L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:
"La corrispondenza telefonica dei condannati e degli internati con i familiari ed i conviventi è autorizzata dalla direzione dell'istituto.
I detenuti e gli internati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi una volta ogni quindici giorni, solo quando non abbiano usufruito di colloqui con alcun familiare o convivente da almeno quindici giorni.
L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere concessa, oltre i limiti ivi stabiliti, in considerazione di particolari e gravi motivi di urgenza che non consentano di effettuare utilmente la necessaria comunicazione attraverso il ricorso ai colloqui e alla corrispondenza epistolare o telegrafica.
La corrispondenza telefonica con altre persone può essere consentita solo quando vi siano eccezionali ragioni di urgenza.
In ogni istituto sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze.
Il detenuto o l'internato che intenda effettuare la comunicazione telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorità competente, indicando il numero richiesto, la persona con cui deve corrispondere e i motivi dell'istanza.
Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto.
La durata massima della conversazione telefonica è di sei minuti.
In ogni caso, la conversazione telefonica è ascoltata ed eventualmente registrata a mezzo di idonee apparecchiature.
Le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono date con provvedimento scritto e motivato. Il provvedimento di autorizzazione di corrispondenza telefonica con persone diverse dai familiari e dai conviventi è trasmesso in copia al Ministero.
La corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell'interessato.
La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa.
In caso di chiamata dall'esterno diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, all'interessato può essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato semprechè non ostino particolari motivi di cautela".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-24;339#art-2