Art. 3

In vigore dal 9 lug 1977
L'ultimo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente: "Qualora dalla produzione artigianale, intellettuale o artistica, il detenuto o l'internato, anche in semilibertà, riceva un utile finanziario, su di esso vengono effettuati i prelievi ai sensi degli articoli 23, primo, secondo e terzo comma, e 24, primo comma, della legge".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-24;339#art-3

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