Art. 3
3 / 13In vigore dal 9 lug 1977
L'ultimo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:
"Qualora dalla produzione artigianale, intellettuale o artistica, il detenuto o l'internato, anche in semilibertà, riceva un utile finanziario, su di esso vengono effettuati i prelievi ai sensi degli articoli 23, primo, secondo e terzo comma, e 24, primo comma, della legge".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-24;339#art-3