Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai
Art. 33
Liquidazione di crediti
In vigore dal 2 ott 1975
Per le maggiori prestazioni effettuate dalla RAI, ai sensi dell', lettere a), b), c), e) ed f), della convenzione di proroga approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1972, n. 782, nel periodo dal 1 gennaio 1975 fino alla data di entrata in vigore della presente convenzione, i corrispettivi ad essa dovuti saranno stabiliti, ai sensi dell' del decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 245, dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni d'intesa con il Ministro per il tesoro sentita la Società concessionaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-11;452#art-cti-33