Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai

Art. 3

Attività collaterali

In vigore dal 2 ott 1975
La RAI provvede alla conservazione e diffusione delle proprie produzioni artistiche e culturali e di quelle comunque connesse alle attività istituzionali anche al fine del loro sfruttamento commerciale. Essa può, pertanto, esercitare le correlative attività economiche - editoriale, libraria, discografica, di supporti audiovisivi, di sfruttamento cinematografico, teatrale e concertistico, di vendita dei programmi e di utilizzazione dei diritti da loro derivanti, di conseguimento e sfruttamento di brevetti, di assistenza e di collaborazione tecnica a terzi e simili - purchè non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale. Allo svolgimento delle attività di cui al precedente comma la RAI potrà provvedere direttamente o a mezzo società collegate, di totale o prevalente sua proprietà, nel cui ambito la Società concessionaria informerà la sua attività alla legge 14 aprile 1975, n. 103. La RAI ha altresì facoltà, alle condizioni di cui al primo comma, di utilizzare i propri impianti tecnici per la organizzazione di videoconferenze, per la predisposizione e il transito di programmi televisivi da e per l'estero, e simili. La pubblicità radiofonica e televisiva è ammessa, compatibilmente con le finalità di pubblico interesse dei servizi concessi, nei limiti derivanti dalla legge, dagli indirizzi generali stabiliti in materia dalla competente Commissione parlamentare e dalle esigenze di tutela del consumatore e degli altri settori dell'informazione e delle comunicazioni di massa. Ad essa la RAI, in attuazione degli indirizzi generali della Commissione parlamentare, potrà provvedere direttamente oppure a mezzo della Società italiana pubblicità radiofonica (SIPRA), il cui capitale, in tal caso, dovrà rimanere interamente di proprietà della Società concessionaria. Attività tecniche collaterali relative alla pubblicità radiofonica e televisiva potranno essere svolte anche dalla consociata Società anonima commerciale iniziative spettacoli (SACIS) ferma rimanendo la suddivisione del pacchetto azionario tra gli attuali titolari. Non è ammessa la partecipazione della RAI a società di persone.
Storico versioni

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