Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai
Art. 8
Congruità delle entrate
In vigore dal 2 ott 1975
I canoni di abbonamento, che, ai sensi dell' della legge 14 aprile 1975, n. 103, coprono con i proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva e con le altre entrate consentite dalla legge il fabbisogno finanziario della Società concessionaria, debbono essere adeguati alle esigenze di una efficiente ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi.
A tal fine, ogni due anni, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero del tesoro e sentita la Commissione parlamentare, verificherà la congruità dei canoni predetti.
La RAI potrà altresì richiedere che verifiche di congruità siano effettuate in anticipo rispetto a tali termini.
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ove dai risultati della verifica ne emerga la necessità, proporrà gli opportuni provvedimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-11;452#art-cti-8