Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai
Art. 12
Attribuzione di canali per i servizi radiofonici e televisivi
In vigore dal 2 ott 1975
Le bande di frequenza che la Società concessionaria potrà utilizzare per diffondere via etere i propri programmi, sono quelle attribuite per la regione 1 ai servizi di radiodiffusione dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni - Ginevra 1971, e successive modificazioni.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni con proprio decreto, oltre i canali previsti dal decreto ministeriale 16 ottobre 1972 per lo sviluppo della 1ª e della 2ª rete TV, determina, previo parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, i canali destinati al servizio di radiodiffusione sonora e televisiva.
La Società concessionaria presenterà al Ministero per le poste e le telecomunicazioni, non oltre il 30 giugno 1977, un progetto di utilizzazione dei canali di cui al precedente comma, al fine di estendere ad almeno il 90% della popolazione italiana il servizio di:
radiodiffusione a modulazione di ampiezza mediante tre reti;
radiodiffusione a modulazione di frequenza mediante quattro reti idonee alla trasmissione stereofonica;
televisione mediante una rete TV in banda I e III;
televisione mediante reti TV in banda IV e V.
La Società concessionaria si impegna altresì ad includere in detto progetto il più alto numero possibile di ulteriori impianti, tenendo conto dell'accordo di Stoccolma del 1961 relativo alle onde metriche e decimetriche.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio superiore tecnico, approva il progetto.
Per l'assegnazione in via definitiva delle frequenze di funzionamento degli impianti, il Ministro provvede in sede di approvazione dei piani tecnici particolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-11;452#art-cti-12