Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai
Art. 11
Potenziamento e sviluppo delle reti, degli impianti e dei servizi
In vigore dal 2 ott 1975
La RAI s'impegna, in conformità alle disposizioni di cui all' della legge 14 aprile 1975, n. 103, a:
1) ristrutturare le reti e gli impianti radiofonici e televisivi al fine di adeguarli all'evoluzione tecnologica;
2) proseguire l'estensione delle reti radiofoniche e televisive per assicurare, possibilmente, la ricezione di tutti i suoi programmi all'intero territorio nazionale ricorrendo a qualsiasi mezzo tecnico;
3) introdurre su scala nazionale, previo parere del C.I.P.E., le trasmissioni televisive a colori;
4) costruire una terza rete televisiva;
5) realizzare gradualmente altri impianti radiofonici e televisivi sino all'esaurimento delle disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione;
6) realizzare una o più reti sperimentali pluricanali per la diffusione di programmi televisivi via cavo al fine di acquisire elementi utili per la programmazione del servizio su scala nazionale;
7) sperimentare le più avanzate tecniche in materia di trasmissioni radiofoniche e televisive al fine di perseguire il
costante miglioramento del servizio
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-11;452#art-cti-11