Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai

Art. 11

Potenziamento e sviluppo delle reti, degli impianti e dei servizi

In vigore dal 2 ott 1975
La RAI s'impegna, in conformità alle disposizioni di cui all' della legge 14 aprile 1975, n. 103, a: 1) ristrutturare le reti e gli impianti radiofonici e televisivi al fine di adeguarli all'evoluzione tecnologica; 2) proseguire l'estensione delle reti radiofoniche e televisive per assicurare, possibilmente, la ricezione di tutti i suoi programmi all'intero territorio nazionale ricorrendo a qualsiasi mezzo tecnico; 3) introdurre su scala nazionale, previo parere del C.I.P.E., le trasmissioni televisive a colori; 4) costruire una terza rete televisiva; 5) realizzare gradualmente altri impianti radiofonici e televisivi sino all'esaurimento delle disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione; 6) realizzare una o più reti sperimentali pluricanali per la diffusione di programmi televisivi via cavo al fine di acquisire elementi utili per la programmazione del servizio su scala nazionale; 7) sperimentare le più avanzate tecniche in materia di trasmissioni radiofoniche e televisive al fine di perseguire il costante miglioramento del servizio
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-11;452#art-cti-11

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