Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai
Art. 6
Struttura organizzativa della Società concessionaria
In vigore dal 2 ott 1975
La struttura organizzativa e produttiva centrale e periferica della RAI dovrà conformarsi alle prescrizioni della legge 14 aprile 1975, n. 103.
In particolare, la Società concessionaria è obbligata ad organizzarsi in modi idonei per:
assicurare l'osservanza dei principi fondamentali sanciti dall' della legge citata;
garantire la priorità dell'attività di produzione dei settori dei programmi e dell'informazione, anche con un equilibrato sviluppo delle capacità produttive aziendali;
favorire uno sviluppo del servizio che rispetti la importanza e la molteplicità delle opinioni, anche attraverso un decentramento ideativo e produttivo della azienda e stabilendo un efficace rapporto con la realtà del paese e in particolare con le organizzazioni più rappresentative dei lavori, dipendenti e autonomi, della cooperazione e con le forze della cultura;
garantire che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti all'imparzialità e che i giornalisti, gli autori ed i realizzatori dei programmi radiotelevisivi siano posti in grado di adempiere al loro dovere nel rispetto dei principi della professionalità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-11;452#art-cti-6