Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai
Art. 4
Capitale della RAI
In vigore dal 2 ott 1975
Le azioni della RAI possono essere trasferite solo allo Stato o ad altri enti pubblici, previa autorizzazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
La predetta limitazione alla negoziabilità delle azioni dovrà essere annotata sui relativi titoli.
La Società concessionaria riconosce che il suo capitale sociale va opportunamente correlato allo sviluppo degli impianti e in connessione all'importanza dei servizi concessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-11;452#art-cti-4