Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai
Art. 2
Fonti legislative e regolamentari
In vigore dal 2 ott 1975
La RAI è tenuta ad esercitare i servizi in concessione nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nella legge 14 aprile 1975, n. 103 e nei regolamenti applicativi, e, in quanto con essi compatibili, delle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni nonché degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dagli organismi internazionali competenti, concernenti la stessa materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-11;452#art-cti-2