Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai
Art. 35
Registrazione ed efficacia
In vigore dal 2 ott 1975
L'efficacia della convenzione è subordinata alla registrazione alla Corte dei conti del decreto del Presidente della Repubblica che l'approva e rende esecutiva.
Roma, addì 7 agosto 1975
Per la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
Il presidente
On. Prof. Beniamino FINOCCHIARO
Per l'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni
Il direttore generale
Dott. Ugo MONACO
In attuazione e adempimento di quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta in data 8 agosto 1975 il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., come sopra rappresentati, convengono che il terzo comma dell' della suestesa convenzione, stipulata in data 7 agosto 1975, sia sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1976 la RAI corrisponderà all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministero del tesoro un canone annuo rispettivamente nella misura del 2,50% e del 2% su tutti i proventi lordi, calcolati con i criteri indicati nel primo comma; la percentuale che affluirà al Ministero del tesoro resta destinata per finanziare manifestazioni teatrali e musicali all'interno e all'estero".
Rimane ferma ogni altra pattuizione della suindicata convenzione.
Roma, addì 8 agosto 1975
Per la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
Il presidente
On. Prof. Beniamino FINOCCHIARO
Per l'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni
Il direttore generale
Dott. Ugo MONACO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-11;452#art-cti-35