Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai

Art. 35

Registrazione ed efficacia

In vigore dal 2 ott 1975
L'efficacia della convenzione è subordinata alla registrazione alla Corte dei conti del decreto del Presidente della Repubblica che l'approva e rende esecutiva. Roma, addì 7 agosto 1975 Per la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. Il presidente On. Prof. Beniamino FINOCCHIARO Per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Il direttore generale Dott. Ugo MONACO In attuazione e adempimento di quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta in data 8 agosto 1975 il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., come sopra rappresentati, convengono che il terzo comma dell' della suestesa convenzione, stipulata in data 7 agosto 1975, sia sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1976 la RAI corrisponderà all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministero del tesoro un canone annuo rispettivamente nella misura del 2,50% e del 2% su tutti i proventi lordi, calcolati con i criteri indicati nel primo comma; la percentuale che affluirà al Ministero del tesoro resta destinata per finanziare manifestazioni teatrali e musicali all'interno e all'estero". Rimane ferma ogni altra pattuizione della suindicata convenzione. Roma, addì 8 agosto 1975 Per la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. Il presidente On. Prof. Beniamino FINOCCHIARO Per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Il direttore generale Dott. Ugo MONACO
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