Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai

Art. 28

Canone di concessione

In vigore dal 2 ott 1975
La RAI corrisponderà per il 1975 al Ministero del tesoro ed all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo rispettivamente del 5,60% e del 4% di tutti i proventi lordi da essa realizzati (fanno, quindi, eccezione gli introiti non costituenti proventi quali gli interessi attivi, i contributi per interessi sui mutui, le entrate derivanti da trasformazioni patrimoniali e da accensione di mutui, le somme recuperate o rimborsate da amministrazioni dello Stato o da enti pubblici quale corrispettivo per l'avvenuta effettuazione di servizi speciali, gli sconti e gli abbuoni concessi dai fornitori su spese già contabilizzate), con esclusione della quota sui canoni attribuita all'Accademia di Santa Cecilia ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 56, e successive modificazioni. All'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovrà inoltre essere devoluto, per l'anno 1975, un ulteriore canone commisurato al 2% o dei proventi annui netti della pubblicità radiofonica. A decorrere dal 1976 la RAI corrisponderà all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo del 4,50% su tutti i proventi lordi, calcolati con i criteri indicati nel primo comma. Il versamento del canone dovrà essere effettuato non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale.
Storico versioni

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