Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai

Art. 23

Presentazione dei piani

In vigore dal 2 ott 1975
La determinazione dell'indirizzo generale dei servizi che formano oggetto della presente convenzione e la vigilanza su di essi spettano alla competente commissione parlamentare. La commissione parlamentare, nel procedere alla determinazione dei criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, potrà in particolare stabilire, anche in deroga ai termini indicati negli articoli da 10 a 19 della presente convenzione, l'ordine di priorità delle realizzazioni previste negli articoli stessi. La RAI è tenuta a sottoporre all'approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni i seguenti tipi di piani tecnico-finanziari: a) i piani di massima concernenti l'insieme delle realizzazioni relative ad un triennio nel campo degli impianti di diffusione e collegamento. Essi tra l'altro indicano settore per settore gli indirizzi generali e gli obiettivi che si intendono perseguire, con le realizzazioni previste. Essi inoltre comprendono: le caratteristiche principali degli impianti; previsioni della società sull'andamento dell'utenza e dei servizi oggetto della presente convenzione; programma di sviluppo degli impianti, elaborato in rapporto ai criteri generali di spesa e di investimento indicati dalla commissione parlamentare e al programma generale di sviluppo dei servizi radioelettrici predisposto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; investimenti occorrenti, secondo previsioni di larga massima, per l'attuazione del programma ai costi correnti al momento della presentazione e indicazioni sulle effettive disponibilità economiche della società; b) i piani particolari concernenti la realizzazione di impianti e reti singole previsti nei piani di massima. Essi, tra l'altro, indicano i dati, le caratteristiche e le procedure di progetto e di realizzazione, la destinazione delle opere, la ubicazione e le frequenze di funzionamento richieste e i costi preventivati. Nel caso dell'attività di ricerca e sperimentazione essi conterranno i dettagli e le finalità dei singoli studi. Entro il mese di settembre di ciascun anno la RAI presenta al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con adeguata documentazione, il piano di massima per il successivo triennio. Le indicazioni del piano di massima saranno elaborate in forma più particolareggiata per il primo anno di validità del medesimo. Entro novanta giorni dalla presentazione del piano di massima, il Ministro, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e il consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni, procede alla sua approvazione oppure formula le proprie osservazioni. Il termine suddetto è prorogato di giorni trenta, quando l'amministrazione richieda altri elementi entro sessanta giorni dalla presentazione. I lavori necessari per dare esecuzione ai piani di massima saranno di volta in volta autorizzati secondo i piani particolari che la RAI è tenuta a presentare con un congruo anticipo sulla prevista data di inizio della realizzazione. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni approva, entro sessanta giorni dalla presentazione, il piano particolare. Il termine è prorogato di giorni sessanta qualora l'amministrazione richieda integrazioni e modifiche. La realizzazione delle opere previste dai piani di cui agli articoli da 10 a 19 della presente convenzione è subordinata alle effettive disponibilità finanziarie della RAI in relazione anche a tutti gli altri oneri gravanti sulla gestione aziendale; tali disponibilità potranno peraltro conseguirsi anche con le entrate che alla RAI eventualmente conceda con la legge lo Stato, ai sensi dell' della legge 14 aprile 1975, n. 103. La RAI informa di volta in volta il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dell'avvenuta attivazione degli impianti. La RAI, inoltre, è tenuta a fornire tutta la documentazione tecnica che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni richieda.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-11;452#art-cti-23

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