Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai
Art. 20
Prestazioni aggiuntive
In vigore dal 2 ott 1975
Le prestazioni aggiuntive di cui all', lettera b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103 e le relative condizioni e modalità saranno regolate con le speciali convenzioni previste dall' della stessa legge, da stipulare con le amministrazioni dello Stato direttamente interessate con l'intervento dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-11;452#art-cti-20