Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai

Art. 21

Realizzazione degli impianti

In vigore dal 2 ott 1975
La RAI ha l'obbligo di realizzare gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione a perfetta regola d'arte, adottando ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico. Qualora ragioni di indole tecnica ed economica lo consiglino, allo scopo di evitare antieconomiche duplicazioni di impianti, la RAI potrà utilizzare gli esistenti mezzi trasmissivi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, semprechè tecnicamente rispondenti o facilmente adattabili alle esigenze del servizio di cui alla presente convenzione. Le modalità di uso dovranno essere conformi ai piani tecnici approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e predisposti dalla RAI d'intesa con le società concessionarie interessate. I relativi canoni saranno stabiliti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, tenuto presente il costo dei circuiti stessi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-11;452#art-cti-21

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