Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai
Art. 24
Attività di ricerca
In vigore dal 2 ott 1975
Al fine di perseguire il miglioramento dei servizi, la RAI è tenuta a svolgere ricerche e sperimentazioni sulle più avanzate tecniche in materia di radio e telediffusione e di sfruttamento delle ridondanze dei segnali, secondo programmi di massima e piani particolari sottoposti al Ministro per le poste e le telecomunicazioni che li approva sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.
Il Ministero si riserva di coordinare le sperimentazioni promosse dalla RAI con analoghe e affini ricerche condotte dallo stesso Ministero e da altri gestori dei servizi pubblici di telecomunicazioni.
La RAI informa periodicamente il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dei risultati conseguiti nella sperimentazione delle nuove tecniche e nell'attività di ricerca.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-11;452#art-cti-24