Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai

Art. 29

Deposito cauzionale

In vigore dal 2 ott 1975
A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI deve effettuare, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, un deposito cauzionale di L. 200.000.000, in numerario, o in titoli dello Stato o equiparati al loro valore nominale. Tale deposito dovrà essere eseguito presso la Cassa depositi e prestiti. Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati per qualsiasi ragione, la Società concessionaria dovrà reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo. Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della Società concessionaria. L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili verso la Società concessionaria sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la Società concessionaria è tenuta a reintegrare il deposito nei termini sopra indicati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-11;452#art-cti-29

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